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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 25 (Responsabilità dell'IPES)

(1) L'IPES provvede alla progettazione delle opere, la cui realizzazione è prevista dai programmi di costruzione, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

(2) Il Consiglio di amministrazione approva i progetti di tutte le costruzioni comunque realizzate dall'IPES nei limiti dei prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 28. Il Consiglio di amministrazione accerta anche la rispondenza dei progetti ai criteri di progettazione per abitazioni dell'IPES, previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 21.

(3) La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

(4) L'IPES provvede direttamente all'appalto dei lavori e cura l'attuazione dei programmi di costruzione con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

(5) I lavori di costruzione approvati dall'IPES sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.