In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 24 (Cessione in locazione di alloggi ad altri enti)

(1) Previa autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale, l'IPES può affittare abitazioni alla comunità comprensoriale competente per territorio, a enti, cooperative o associazioni, il cui fine statutario è l'assistenza di persone che appartengono alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 22, comma 3.

(2) La locazione di abitazioni può essere effettuata solo a quegli enti, cooperative o associazioni che hanno stipulato con l'amministrazione provinciale una convenzione per l'assistenza di persone appartenenti alle particolari categorie sociali.