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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 21 (Commissione tecnica dell'IPES)

(1) Presso l'IPES è istituita una commissione tecnica così composta:

  1. dal Presidente dell'IPES, che la presiede;
  2. dal direttore dell'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata della Provincia;
  3. dal direttore della Ripartizione provinciale urbanistica;
  4. dall'assessore all'edilizia del comune interessato;
  5. dal direttore della Ripartizione servizi tecnici dell'IPES.

(2) I suddetti componenti possono designare un sostituto in caso di assenza o impedimento.