In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 15 (Collegio dei sindaci)

(1) Il Collegio dei sindaci dell'IPES è composto da tre membri effettivi e da due supplenti come segue:

  1. da tre esperti designati dal Consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, di cui uno con funzione di presidente, uno con funzione di membro effettivo ed uno con funzione di membro supplente;
  2. da due rappresentanti la Ripartizione provinciale finanze e bilancio, scelti tra i funzionari della carriera direttiva, di cui uno con funzione di membro effettivo ed uno con funzione di membro supplente.

(2) Il Collegio dei sindaci riferisce al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale. La relazione deve essere presentata annualmente entro il mese di maggio. 21)

21)
Vedi anche il D.P.P. 10 aprile 2014, n. 13.