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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 14 (Il Presidente)

(1) Il Presidente viene nominato dalla Giunta provinciale. È il rappresentante legale dell'IPES ed esercita le seguenti ulteriori funzioni:

  1. convoca il Consiglio di amministrazione e ne presiede le sedute;
  2. vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
  3. impartisce le direttive necessarie per dare attuazione ai programmi di costruzione e per raggiungere le finalità dell'IPES;
  4. adotta i provvedimenti d'urgenza eventualmente necessari, che saranno presentati al Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva per la ratifica;
  5. adotta tutti gli ulteriori provvedimenti di sua competenza ai sensi dello statuto.

(2) Il Vicepresidente viene scelto dalla Giunta provinciale tra i membri del Consiglio di amministrazione.