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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 13 (Consiglio di amministrazione)

(1) All’amministrazione dell’IPES provvede un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, e precisamente:

  1. dal Presidente;
  2. da un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, scelto tra le proposte delle medesime;
  3. da un rappresentante del settore edile, scelto tra una terna proposta dalle rispettive organizzazioni;
  4. da un rappresentante dei comuni designato dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;
  5. da un rappresentante della Ripartizione provinciale edilizia abitativa.18)

(2) I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone in possesso di specifica esperienza nel settore dell'edilizia abitativa agevolata o dei lavori pubblici.

(3) La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, ferma restando la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

(4) Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono disciplinate nello statuto dell'IPES.

(5)  Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di invitare alle riunioni le organizzazioni che ne facciano richiesta. La partecipazione avviene senza diritto di voto e a titolo gratuito.19) 20)

18)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
19)
L'art. 13, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
20)
Vedi anche il D.P.P. 10 aprile 2014, n. 13.