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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 11 (Natura e funzioni)  

(1) L'Istituto per edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominato "IPES", è un ente di diritto pubblico e ha le funzioni di ente ausiliario della Provincia con personalità di diritto pubblico e con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

(2) Lo statuto dell'IPES è approvato dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione.

(3) L'IPES ha il compito di dare attuazione ai programmi di edilizia abitativa deliberati dalla Giunta provinciale, di amministrare il proprio patrimonio abitativo e quello della Provincia, nonché quello appartenente ad altri enti pubblici ad esso affidato in amministrazione, e di esercitare le altre funzioni previste dalle leggi vigenti.

(4) La Provincia può avvalersi dell'IPES per l'esecuzione di lavori di costruzione nel proprio interesse. Il compenso spettante all'IPES viene stabilito nella convenzione con la quale l'IPES viene incaricato dell'esecuzione dei lavori.

(5) L'IPES è autorizzato a redigere progetti per altre amministrazioni pubbliche e ad eseguire le opere.