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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 117 (Assegnazione di abitazioni di proprietà dei comuni)  

(1) Per l'assegnazione di abitazioni di proprietà dei comuni, purché non siano destinate ad alloggi di servizio o non vengano utilizzate per la sistemazione di famiglie senza tetto ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera d), oppure servano per la sistemazione provvisoria di famiglie ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera e), trovano conforme applicazione le disposizioni degli articoli da 94 a 116. Al posto del Presidente dell'IPES subentra il sindaco e al posto del Consiglio di amministrazione e della Commissione per l'assegnazione la giunta comunale. I comuni possono istituire un'apposita commissione per la formazione della graduatoria per l'assegnazione delle abitazioni di proprietà dei comuni.

(2) Il canone delle abitazioni di proprietà dei comuni viene calcolato secondo gli stessi criteri previsti per le abitazioni dell'IPES.

(3) I comuni possono affidare in amministrazione il loro patrimonio immobiliare all'IPES dietro compenso, eccettuate le abitazioni di servizio.