(1) Il Presidente dell'IPES dispone con proprio decreto, sentita la Commissione per l'assegnazione, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
(2) Qualora le abitazioni su cui il locatario dell'IPES possiede i diritti di cui al comma 1, lettera g), si trovino fuori provincia, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio viene disposta solamente qualora il valore convenzionale delle abitazioni, accertato in base alle rispettive disposizioni regionali, sia pari al valore convenzionale di un'abitazione adeguata al conduttore in base alle disposizioni di legge provinciali. Il locatario può evitare la revoca dell'assegnazione dell'abitazione se si dichiara disposto a pagare il canone provinciale. La dichiarazione del locatario di voler pagare il canone provinciale deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione del fatto che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione.
(3) Ai fini della determinazione del reddito familiare complessivo di cui al comma 1, lettera f), il reddito dei figli minori conviventi con l'assegnatario non è considerato.
(4) La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
(5) Il Presidente dell'IPES può concedere un termine non superiore a tre mesi per il rilascio dell'abitazione.