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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 100 (Formazione della graduatoria)

(1) La Commissione per l'assegnazione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria.

(2) La graduatoria provvisoria viene pubblicata ed esposta nell'albo dell'IPES e del comune, con l'indicazione del punteggio ottenuto dal richiedente. I richiedenti vengono avvisati dell'approvazione e della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

(3) Contro la graduatoria provvisoria i richiedenti possono presentare opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contestualmente all'opposizione possono essere presentati documenti per rafforzare criteri di preferenza già fatti valere nella domanda. Nuovi criteri di preferenza non possono essere fatti valere.

(4) Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione per l'assegnazione entro 60 giorni ed entro lo stesso termine viene formata la graduatoria definitiva.

(5) La graduatoria definitiva viene resa pubblica nella stessa forma prevista per la graduatoria provvisoria. I richiedenti vengono avvisati dell'approvazione e della pubblicazione della graduatoria definitiva. Qualora l'abitazione assegnata ad un richiedente portatore di handicap non sia conforme alle esigenze del medesimo obbligando lo stesso ad eseguire opere di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dell'alloggio attribuito, è previsto un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta.161) 

(6) La graduatoria ha validità per un anno e comunque fino a quando non venga sostituita da una nuova.

(7) Sia la graduatoria provvisoria che quella definitiva sono formate distinte per gruppi linguistici e categorie, quali sono previsti nel programma di costruzione dell'IPES.

161)
Il comma 5 è stato integrato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.