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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 93 (Requisiti)

(1) I contributi a cooperative di garanzia per l'acquisto della casa previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera N) vengono concessi a norma della legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40, a cooperative di garanzia già esistenti all'entrata in vigore della presente legge. Le cooperative di garanzia già esistenti devono obbligarsi a non assumere nessuna nuova garanzia e a cessare la loro attività con l'estinzione delle garanzie già assunte.