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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 7 (Costi convenzionali)   

(1) Contestualmente alla determinazione del costo di costruzione per metro cubo agli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata "legge urbanistica provinciale", la Giunta provinciale determina il costo di costruzione per metro quadrato di superficie convenzionale agli effetti dell'edilizia abitativa agevolata.

(2) Con regolamento di esecuzione vengono determinati i criteri per il calcolo della superficie convenzionale delle abitazioni agli effetti:

  1. dell'ammissione alle agevolazioni edilizie;
  2. della determinazione dei costi di costruzione ammissibili per la realizzazione dei programmi di costruzione dell'IPES;
  3. della determinazione del valore convenzionale delle abitazioni.

(3) Per quanto non disposto diversamente, il canone di locazione per le abitazioni costruite, acquistate o recuperate con agevolazioni edilizie provinciali non può essere superiore al 4 per cento del valore convenzionale dell'abitazione. Il valore convenzionale dell'abitazione si compone:

  1. del costo di costruzione convenzionale, che risulta dall'applicazione del costo di costruzione per metro quadrato alla superficie convenzionale dell'abitazione;
  2. del costo dell'area, la cui incidenza massima non deve superare il 30 per cento del costo di costruzione di cui alla lettera a);
  3. degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi di legge.

(4) Qualora si tratti di abitazioni ammobiliate, trova applicazione l'articolo 12, comma 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(5) Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 3 è denominato di seguito "canone provinciale".