(1) Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo l'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE, dei criteri di incentivazione emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge provinciale.