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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 47 (Diversa destinazione degli investimenti)

(1)  Nel caso di diversa destinazione degli investimenti finanziati, i beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme con le maggiorazioni previste nell'articolo 46 e computate a partire dal momento in cui è stata effettuata la diversa destinazione, fino all'anno nel quale esiste il vincolo di destinazione.

(2)  La destinazione degli investimenti finanziati deve essere rispettata per almeno 15 anni per quelli immobiliari e per almeno cinque anni per quelli mobiliari. 40)

(3)  Per cause di forza maggiore possono essere accordati, purché preventivamente richiesti, cambi di destinazione, con finalità agricole o forestali, oppure agrituristiche ed artigianali, purché svolte nell'ambito della stessa azienda agricola.

40)
L'art. 47, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 14, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.