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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 7 (Prestazioni di cauzione)

(1)  Nella prescrizione delle modalità di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5 e 6 può essere prevista la prestazione di una cauzione per la corretta esecuzione dei lavori.

(2)  Le modalità di versamento della cauzione nonché i criteri per la determinazione del suo ammontare sono disciplinati nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

(3)  La validità delle autorizzazioni decorre dal momento della prestazione della relativa cauzione.

(4)  Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo. 8)

8)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.