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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 91)2)
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.
2)
Regeolamento di esecuzione: vedi D.P.P. 16 maggio 2012, n. 16.

Art. 13 (Riproduzione animale)  delibera sentenza

(1) Per l'inseminazione artificiale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la disciplina per la riproduzione del bestiame, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, l'amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni degli allevatori.

(2)11)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991 - Zootecnia - Disciplina della riproduzione animale (1. n. 30 / 1991) - Legge statale adottata in attuazione di direttive comunitarie - Qualificazione di tutte le disposizioni come norme fondamentali di riforma economica e sociale - Lesione della competenza provinciale
11)
L'art. 13, comma 2, è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.