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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 91)2)
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.
2)
Regeolamento di esecuzione: vedi D.P.P. 16 maggio 2012, n. 16.

Art. 12 (Disposizioni in merito al servizio veterinario provinciale)

(1) Il direttore del servizio veterinario provinciale continua ad esercitare, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, punto 2, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed all'articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, quelle proprie di direttore di ripartizione ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 1010) .

10)
Vedi l'art. 21 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18:

Art. 21 (Personale del servizio veterinario provinciale)

(1) Il servizio veterinario provinciale viene determinato all'interno della Ripartizione Agricoltura ai sensi della normativa provinciale sulla dirigenza.

(2) Il direttore del servizio veterinario provinciale esercita le funzioni amministrative di competenza del direttore della ripartizione ai sensi della normativa provinciale sulla dirigenza, escluse quelle in materia di personale nonché quelle espressamente attribuite ad altri organi.

(3) Per lo svolgimento del servizio veterinario provinciale vengono messi a disposizione della Provincia veterinari del servizio sanitario provinciale secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Tale personale è collocato fuori ruolo per la durata della messa a disposizione di cui sopra. Il trattamento economico spettante viene anticipato dal servizio sanitario provinciale e rimborsato annualmente dalla Provincia.

(4) La nomina del direttore del servizio veterinario provinciale avviene con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del membro di Giunta preposto a tale servizio. La nomina è a tempo determinato ai sensi della normativa sulla dirigenza provinciale. La relativa scelta avviene secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.

(5) L'incarico di direttore del servizio veterinario provinciale è conferito a veterinari dipendenti dalla Provincia o a veterinari dirigenti del ruolo sanitario provinciale, con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, o a veterinari convenzionati con il Servizio sanitario provinciale con un'esperienza professionale di almeno dieci anni.

(6) Fino a quando il trattamento del direttore del servizio veterinario provinciale non sarà determinato ai sensi della normativa provinciale sulla contrattazione collettiva, il suo trattamento economico viene stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del trattamento economico complessivo del massimo livello dirigenziale veterinario presso il Servizio sanitario provinciale, aumentato fino al dieci per cento. Tale trattamento sarà garantito mediante l'attribuzione di apposita indennità di funzione.

(7) Il personale veterinario in servizio presso la Provincia è trasferito all'azienda speciale Unità sanitaria locale centro-sud, con collocamento fuori ruolo presso l'azienda medesima e con contemporanea messa a disposizione della Provincia ai sensi del comma 3.

vedi anche l'art. 10 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5:

Art. 10 (Nomina del direttore del servizio veterinario provinciale)

(1) Alla prima procedura di selezione per la nomina del direttore del servizio veterinario provinciale ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18, sono ammessi anche i veterinari collaboratori con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, i veterinari coadiutori nonché i veterinari dirigenti del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario dei veterinari del servizio sanitario provinciale.