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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 91)2)
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.
2)
Regeolamento di esecuzione: vedi D.P.P. 16 maggio 2012, n. 16.

Art. 11 (Misure a favore di acquedotti per uso potabile)

(1) Per la costruzione, il risanamento ed il potenziamento di acquedotti potabili con le relative opere accessorie in attuazione dei piani di intervento della Comunità Europea a titolo dell'obiettivo n. 5 b) di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/1988, come sostituito dal regolamento (CEE) n. 2081/1993, l'amministrazione provinciale può concedere contributi integrativi rimanendo comunque a carico del beneficiario almeno il dieci per cento della spesa approvata.

(2) L'amministrazione provinciale può anche anticipare l'erogazione dei finanziamenti previsti a carico del fondo comunitario ed eventualmente del bilancio nazionale.