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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 91)2)
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.
2)
Regeolamento di esecuzione: vedi D.P.P. 16 maggio 2012, n. 16.

Art. 8 (Raccolta e smaltimento di carogne di animali)  delibera sentenza

(1) Al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la salute pubblica e l'inquinamento dell'ambiente causato dal mancato asporto e/o seppellimento incontrollato dei cadaveri di animali, la Provincia può istituire un servizio per l'asporto e l'eliminazione delle carcasse di animali morti in territorio provinciale, avvalendosi anche della collaborazione di imprese specializzate nel settore, ovvero erogare contributi all'Associazione, per l'espletamento di tale servizio.

(2) Per la raccolta e il deposito temporaneo di carogne di animali possono essere effettuati diversi investimenti a tal fine necessari nonché acquistati mezzi tecnici.

massimeDelibera N. 4453 del 10.12.2001 - Servizio di raccolta e smaltimento di carcasse animali - tariffe a carico dei proprietari degli animali