In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 91)2)
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.
2)
Regeolamento di esecuzione: vedi D.P.P. 16 maggio 2012, n. 16.

Art. 6 (Collegamenti)

(1) I dati dell'anagrafe provinciale costituiscono la base per lo sviluppo dei programmi rientranti nell'attività istituzionale di enti ed associazioni che operano nel settore zootecnico, lattiero-caseario e sanitario.

(2) Gli enti e le associazioni interessati vengono collegati all'anagrafe provinciale con le modalità e condizioni stabilite con apposita convenzione, da stipularsi tra l'amministrazione provinciale e gli enti e/o le associazioni stessi.