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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 91)2)
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.
2)
Regeolamento di esecuzione: vedi D.P.P. 16 maggio 2012, n. 16.

Art. 3 (Iscrizione del bestiame e aggiornamento dell'anagrafe)

(1) L'iscrizione del bestiame nell'anagrafe ed i successivi aggiornamenti avvengono mediante la registrazione delle nascite, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita dalle aziende e dello stato sanitario del bestiame su segnalazione dell'Associazione per quanto riguarda le nascite, dell'allevatore per gli acquisti, i decessi e gli abbattimenti, e del servizio veterinario provinciale per gli esiti delle prove diagnostiche.

(2) Gli animali sono registrati entro trenta giorni dalle denunce di cui al comma 1 mediante iscrizione su supporto meccanografico, con l'indicazione della sigla, del numero progressivo, della specie, della razza, del mantello, del sesso, della data di nascita, dell'azienda di appartenenza e dello stato sanitario.

(3) Per le aziende che detengono suini a scopo familiare per autoconsumo, gli obblighi di registrazione nella banca dati nazionale previsti dalla normativa vigente sono svolti dal venditore dei suini o da un suo delegato. Se la macellazione di tali suini non viene comunicata, essi vengono considerati d’ufficio come macellati e scaricati dalla banca dati nazionale alla fine di febbraio dell’anno successivo all’inserimento. 7)

7)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.