(1) Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo provinciale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
(2) In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
(3) Nel caso in cui l'organo provinciale adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, o a cause di forza maggiore, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie, dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza, o dalla data di cessazione delle cause di forza maggiore.
(4) Gli organi consultivi della Provincia predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
(5) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri in materia di tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.