(1) L'amministrazione provinciale e gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e le relative aziende, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Provincia, sono autorizzati a stipulare convenzioni prioritariamente con organizzazioni di volontariato che svolgano la propria attività principalmente in Provincia di Bolzano e siano quindi inserite nel contesto socio-economico della stessa, che siano dotate di strutture organizzative e tecniche, nonché di risorse umane particolarmente specializzate, da definire con regolamento di esecuzione della presente legge, al fine di assumersi compiti nei settori elencati all'articolo 5, lettere a), b), c) e d).
(2) Le convenzioni sono stipulate prioritariamente con le organizzazioni di volontariato che operano sul territorio direttamente interessato dalle attività oggetto della convenzione, che dispongono di un numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad assicurare la continuità delle prestazioni.
(3) La Giunta provinciale, sentito l'Osservatorio provinciale del volontariato di cui al successivo articolo 8, emana le direttive per assicurare nel regime di convenzione il pluralismo delle organizzazioni di volontariato, il rispetto della dignità e delle convinzioni etiche, religiose e culturali degli utenti e l'osservanza del segreto professionale.
(4) Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione sono, fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di fissare una quota di rimborso spese, gratuite per tutti i cittadini italiani, gli apolidi e per gli stranieri residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio provinciale.
(5) Le organizzazioni di volontariato che erogano interventi assistenziali, sanitari, formativi, educativi o culturali, devono, ove possibile, assicurare l'impiego di personale volontario che sia in grado di comunicare nella lingua dell'utente.