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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 15 (Finalità e compiti dell'associazione)

(1) Sono associazioni turistiche le associazioni non aventi fini di lucro, costituitesi a livello locale con lo scopo di promuovere ed incrementare il turismo nella zona di loro competenza. In particolare esse provvedono a:

  1. istituire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese la mediazione e prenotazione di servizi turistici. Alle associazioni turistiche è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza;
  2. promuovere e attuare in ambito locale manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di prevalente interesse turistico;
  3. realizzare, preferibilmente in collaborazione con altre organizzazioni turistiche, iniziative di marketing turistico;
  4. valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  5. promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico;
  6. collaborare con l'Azienda per la realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche turistiche;
  7. svolgere le funzioni delegate dalla Provincia o dal comune competente.