(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi provinciali:
(2) La legge provinciale 8 gennaio 1985, n. 4, è abrogata con il 31 dicembre 1992, fatta salva la sua ulteriore applicazione limitatamente alle domande già emesse ai contributi previsti dalla medesima.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.