In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 39 (Abrogazione di norme)

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

  1. la legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificata dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44, e dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 31, escluso il Capo I;
  2. la legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7.

(2) La legge provinciale 8 gennaio 1985, n. 4, è abrogata con il 31 dicembre 1992, fatta salva la sua ulteriore applicazione limitatamente alle domande già emesse ai contributi previsti dalla medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.