(1) Per coprire il maggiore fabbisogno di personale derivante dall'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale del personale provinciale è ampliato di un posto nella settima qualifica funzionale.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27 e di cui al comma 1 dell’articolo 28 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2013. 17)