In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 35 (Ampliamento dell'organico del personale)

(1) Per coprire il maggiore fabbisogno di personale derivante dall'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale del personale provinciale è ampliato di un posto nella settima qualifica funzionale.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27 e di cui al comma 1 dell’articolo 28 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2013. 17)

17)
L'art. 35, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 4, della L.P. 16 maggio 2012, n. 9.