(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige o alle singole associazioni turistiche per le spese da esse sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountainbike aperti al pubblico in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a stipulare direttamente dette polizze.16)
(2) Alla spesa per contributi ai sensi del comma 1 si fa fronte per l'anno 1997 con le disponibilità del capitolo 76145 del bilancio provinciale e per gli anni successivi con gli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria annuale sul corrispondente capitolo.16)