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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 28 (Riparto dei fondi stanziati)  delibera sentenza

(1) I fondi stanziati ai sensi dell’articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

  1. un’aliquota uguale o anche variabile per tutti gli aventi diritto;
  2. un’aliquota ulteriore secondo i seguenti criteri:
    1. capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;
    2. media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
    3. media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;
    4. autofinanziamento;
    5. raggiungimento dei criteri scalari e facoltativi sulla qualità definiti dalla Giunta provinciale. 12)

(2) Per le organizzazioni turistiche che, tramite misure di riorganizzazione e razionalizzazione, raggiungono valori di efficienza più elevati, il contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), può essere aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Le organizzazioni turistiche possono deliberare in assemblea generale, con una maggioranza di due terzi, che i contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le singole associazioni turistiche possano essere girati in tutto o in parte direttamente dalla Provincia alle rispettive organizzazione turistiche. I relativi criteri sono determinati dalla Giunta provinciale.13)

(3) La misura delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita dalla Giunta provinciale.

(4) Il pagamento delle somme assegnate alle aziende di cui all'articolo 23, comma 3, è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.

(5) Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le associazioni e i consorzi turistici dall'assegnazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. In caso di un impiego non efficiente e non efficace dei contributi, la Giunta provinciale può ridurre il contributo o escludere le organizzazioni turistiche dall'assegnazione del contributo stesso. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell'articolo 29.14)

(6) Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 non può, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, superare un rapporto stabilito dalla Giunta provinciale in relazione ai mezzi propri resi disponibili dagli imprenditori locali.

(7) L'eventuale differenza tra i contributi computati in base ai criteri di ripartizione e i contributi effettivamente assegnati a seguito della disposizione di cui al comma 6 è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi previsti dall'articolo 29.

(8) Qualora con variazioni del bilancio provinciale vengano stanziati fondi aggiuntivi, questi possono essere destinati esclusivamente agli scopi di cui all'articolo 29.

(9) In caso di fusione di due o più organizzazioni turistiche, o in caso di una cooperazione tra le stesse o tra le stesse e una o più organizzazioni che svolgono la loro attività nel campo turistico, la Giunta provinciale può aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle località interessate, e comunque nei limiti ivi previsti.14)

massimeDelibera 24 ottobre 2011, n. 1605 - Revoca della delibera della Giunta provinciale del 23 novembre 2009, n. 2798 - Approvazione dei nuovi criteri di applicazione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 23.03.2006 - Imposta comunale di soggiorno - classificazione degli immobili in categorie - giurisdizione tributaria
12)
L'art. 28, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 16. maggio 2012, n. 9.
13)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
14)
L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1; i commi 5 e 9 sono stati nuovamente sostituiti dall'art. 10 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.