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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 25 (Personale)

(1) Il personale di ruolo delle aziende di cui al comma 1 dell'articolo 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data di soppressione dell'azienda è trasferito alle dipendenze dell'associazione turistica territorialmente subentrante.

(2) Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, all'assegnazione del relativo personale alle associazioni subentranti provvede la Giunta provinciale.

(3) Al personale trasferito deve essere comunque assicurato un trattamento economico di importo pari a quello in godimento.

(4) Il personale trasferito può optare, nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.10)

(5) L'iscrizione delle associazioni turistiche di cui al comma 1 dell'articolo 23 nell'elenco previsto dall'articolo 16, è effettuata a condizione che l'associazione si obblighi a continuare l'attività avvalendosi del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

10)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 6 aprile 1993, n. 8.