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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 24 (Nomina del commissario)

(1) Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina, per ciascuna delle aziende di cui all'articolo 23, comma 1, un commissario e scioglie il consiglio di amministrazione delle aziende stesse.

(2) Il mandato del commissario scade con il passaggio delle consegne di cui al comma 3.

(3) Spetta al commissario esercitare i compiti di cui agli articoli 6 ed 8 - quest'ultimo modificato dall'articolo 1 della L.P. n. 44/1978- della L.P. n. 41/1976, con mandato di provvedere ad ogni adempimento patrimoniale e fiscale e di qualsiasi altra natura connesso con la gestione dell'azienda fino alle consegne agli organi dell'associazione subentrante. Spetta inoltre al commissario la definizione dei procedimenti inerenti al subentro dell'associazione turistica nei rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende trasformate. In particolare egli provvede alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate, a redigere un elenco dei beni mobili ed immobili dell'azienda, ad approntare ed approvare il rendiconto dell'esercizio in corso, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi alla trasformazione dell'azienda in associazione turistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1.