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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 20 (Costituzione dei consorzi)

(1) I consorzi di cui all'articolo 19 possono costituirsi sotto forma di associazione, di società cooperativa o di società consortile senza scopo di lucro.6)

(2) Possono partecipare ai consorzi turistici le organizzazioni turistiche locali disciplinate dalla presente legge, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori privati gestori di infrastrutture e servizi turistici.

(3) Lo statuto dei consorzi deve prevedere la possibilità di associarsi per ogni associazione turistica iscritta nell'elenco e per ogni azienda di cui all'articolo 23, operanti nell'ambito territoriale che costituisce una zona turisticamente omogenea.

(4) I presidenti dei consorzi turistici si costituiscono in assemblea almeno una volta all'anno per la discussione di problemi e progetti turistici, nonché per il coordinamento dell'attività tra i consorzi.

6)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.