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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 151)
Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 giugno 1992, n. 23.

Art. 2 (Centro tutela consumatori e utenti)  

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la creazione di un Centro tutela consumatori e utenti, al quale aderiscano organizzazioni e associazioni operanti senza fine di lucro. Possono aderirvi solo organizzazioni e associazioni che operano esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e utenti o che, attraverso proprie strutture o sezioni autonome e separate dall'attività generale dell'organizzazione o dell'associazione, perseguono finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori e utenti.

(2) Il Centro tutela consumatori e utenti ha i seguenti compiti:

  • a)  elaborazione di proposte per il programma annuale delle misure in materia di sensibilizzazione del consumatore da adottare a cura dei competenti assessorati provinciali;
  • b)  pubblicazione annuale di una relazione sullo stato della tutela dei consumatori in Alto Adige e della fruizione dei servizi;
  • c)  informare il consumatore sui meccanismi economici;
  • d)  informare il consumatore sulle possibilità di intervenire in difesa dei propri interessi;
  • e)  creazione di strutture adeguate, nonché collaborazione con le istituzioni che prestano un servizio di consulenza per i consumatori;
  • f)  verifiche con le autorità e i rappresentanti del mondo economico al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori;
  • g)  altri interventi a favore dei consumatori;
  • h)  partecipazione alla determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti privati e vigilanza sull'applicazione degli standard. 2)
2)
La lettera h) dell'art. 2, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 37, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.