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In vigore al: 21/11/2014

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 21 (Rinnovo degli incarichi dirigenziali)

(1) Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore d'ufficio, il competente direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato, sentito il preposto direttore di dipartimento ed il componente di Giunta.

(2) Se il giudizio globale non è soddisfacente, il direttore interessato può presentare entro 30 giorni le sue controdeduzioni.

(3) Il giudizio globale non soddisfacente viene sottoposto, sentito il nucleo di valutazione e tenuto conto delle controdeduzioni del direttore, alla Giunta provinciale per decidere sul rinnovo dell'incarico dirigenziale. Il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale comporta, di norma, la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti.

(4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per il rinnovo dell'incarico dirigenziale del direttore di ripartizione. In tal caso il giudizio globale è espresso dal direttore di dipartimento, d'intesa con il componente di Giunta preposto. Il componente di Giunta sottopone poi il giudizio globale alla Giunta provinciale, tenendo conto delle controdeduzioni del direttore di ripartizione.

(5) La Giunta provinciale può, anche prima della scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio o al direttore di ripartizione la direzione di un altro ufficio o di un'altra ripartizione. 40)

40)
L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 8, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
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