(1) Non può essere conferito incarico dirigenziale a dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 20.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o Unità sanitaria locale.
(2) In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, la Giunta provinciale dichiara la decadenza della nomina.
(3) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.