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In vigore al: 21/11/2014

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 16 (Iscrizione nella sezione A dell'albo)

(1) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea con un'anzianità di servizio nella funzione di direttore d'ufficio presso l'amministrazione provinciale di almeno quattro anni, ai quali, per due anni consecutivi, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 24, su specifica proposta del competente direttore di ripartizione, abbia riconosciuto il giudizio "eccellente" per essersi particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali e nel conseguimento degli obiettivi fissati per il rispettivo ufficio.

(2) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti è altresì iscritto il dipendente di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella funzione di capo di gabinetto del Presidente della giunta provinciale.

(3) L'iscrizione nell'albo avviene nei limiti dei posti disponibili nella sezione A, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.

(4)Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone nominate direttori di ripartizione sulla base di una terna di nominativi proposti da apposita commissione a seguito di una selezione effettuata previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.30)

(5) Nell’avviso sono indicati la ripartizione la cui direzione è vacante, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di selezione, il titolo di studio e, se del caso, l’abilitazione professionale nonché l’esperienza professionale richiesti. L’esperienza professionale non può essere inferiore a quattro anni di servizio effettivo come direttore di ufficio per i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma di Bolzano e per i dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni di una qualifica dirigenziale analoga. Alle prove di selezione sono inoltre ammessi:

  1. i dipendenti provinciali di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno otto anni nella funzione di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale e del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, che per almeno otto anni di servizio effettivo abbiano svolto funzioni dirigenziali in settori attinenti all’attività istituzionale dell’amministrazione provinciale.30)

(6) La commissione di selezione, nominata dal Presidente della Provincia, è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all'amministrazione.30)31)

(7)La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione secondo le modalità indicate nell’avviso e previo esame dei curricula professionali. I candidati nominati direttori di ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione sono inquadrati nel ruolo provinciale.32)

30)
I commi 4, 5 und 6 dell'art. 16 sono stati così sostituiti dall'art. 5, comma 5, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
31)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
32)
L'art. 16, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 6 della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
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