(1) Il sindaco è l'autorità sanitaria locale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica che comportino, secondo le vigenti disposizioni, l'esercizio di poteri autorizzativi, concessivi o prescrittivi, ivi compresi quelli già di competenza dell'ufficiale sanitario o del medico provinciale, che non rientrano nelle competenze riservate alla Provincia.
(2) Il sindaco, in particolare:
(3) Il sindaco adotta i provvedimenti nelle materie di cui ai commi 1 e 2, sentito il parere dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale, o su proposta dei medesimi.
(4) Il personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali informa il sindaco su tutto quanto abbia connessione con la tutela della salute pubblica nel territorio comunale o presenti situazioni di emergenza o di rischio e gli fornisce la necessaria assistenza e consulenza tecnica.