In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 15/bis (Alienazione o permuta di relitti stradali)

(1)  Il ricavo dall’alienazione o dalla permuta di terreni costituenti relitti stradali amministrati dal Servizio strade provinciale, deliberata dalla Giunta provinciale, è reimpiegato per l’acquisto di beni di natura analoga, per altri investimenti immobiliari sulla rete stradale d’interesse provinciale o per la manutenzione della stessa.8)

8)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.