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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 14 (Interventi della Provincia per le strade comunali)  delibera sentenza

(1) La Provincia può assumersi la costruzione, la manutenzione straordinaria, il ripristino e le migliorie delle strade comunali, a condizione che il comune o relativo consorzio si assuma le relative spese e presenti un progetto approvato dagli organi competenti.

(2) Le spese di cui al comma 1 sono calcolate in base al consuntivo dei lavori eseguiti.

(3) Se i lavori di cui al comma 1 vengono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, il comune, o consorzio, deve rimborsare alla Provincia solo le spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

(4) Il pagamento delle spese a carico del comune per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 dovrà avvenire a lavori ultimati. Se la Provincia assume la manutenzione ordinaria della strada, il pagamento delle citate spese dovrà essere effettuato unitamente a quello della rata annuale per la manutenzione ordinaria di cui all'articolo 13.

(5) La Giunta provinciale può provvedere, direttamente o con contributi, alla costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale.

massimeDelibera 24 giugno 2013, n. 954 - L.P. del 19.08.1991, n. 24: Contributi a comuni per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale: Modifica dei criteri
massimeDelibera N. 3016 del 01.09.2003 - L.P. 19.08.1991, n. 24: Costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale; determinazione dei criteri per la concessione di contributi ai comuni(modificata con delibera n. 4033 del 08.11.2004 e con delibera n. 2078 del 18.06.2007