(1) L’azienda è ente pubblico non economico e strumentale dei comuni e delle comunità comprensoriali per la gestione dei servizi sociali. Essa è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile e assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e dal piano sociale provinciale e quelle che le vengono conferite dagli enti che l’hanno istituita. Se espressamente delegata dall’ente istitutore, svolge le funzioni di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche.
(2) Sono organi dell’azienda il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti, cui competono rispettivamente le funzioni di direzione gestionale e di controllo.
(3) Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell’azienda alla quale è preposto, secondo le modalità previste dallo statuto. In particolare il direttore verifica i risultati della gestione dell’azienda e dispone le assunzioni del personale. Adotta i regolamenti, fatti salvi quelli di cui al comma 6. Il vicedirettore generale svolge funzioni vicarie del direttore generale. Il vicedirettore generale dirige una delle strutture organizzative dell’azienda.
(4) Il direttore generale e il vicedirettore generale dell’azienda sono nominati dalla giunta dell’ente istitutore, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel Bollettino Ufficiale della Regione, con contratto a tempo determinato e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a dirigente apicale dell’ente istitutore. La durata dell’incarico non può superare di 6 mesi il mandato della giunta comunale che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta dell’ente istitutore su proposta del presidente della comunità comprensoriale ovvero del sindaco o dell’assessore da questo delegato con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam. Nel caso di azienda già esistente i contratti in essere all’entrata in vigore della presente norma vengono adeguati alla disposizione di cui al secondo periodo del presente comma.
(5) Il collegio dei revisori è nominato dalla giunta dell’ente istitutore secondo la vigente normativa in materia di ordinamento dei comuni. Il compenso è corrispondente a quello fissato dalla Giunta regionale per i revisori dei conti dell’ente istitutore.
(6) La giunta dell’ente istitutore approva i programmi di attività dell’azienda, unitamente ad un piano finanziario o bilancio preventivo a dimostrazione dell’equilibrio finanziario dell’esercizio di riferimento, il bilancio economico patrimoniale di fine esercizio o conto consuntivo, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi sociali, l’istituzione di nuovi servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull’azienda. Ai fini dell’approvazione della pianta organica del personale o, nel caso di azienda già esistente, dei suoi ampliamenti è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.
(7) I consigli degli enti istitutori approvano lo statuto dell’azienda e le relative modifiche e, per la parte di competenza, approvano i bilanci pluriennali delle aziende e ne assicurano i finanziamenti annuali.
(8) Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la vigente normativa provinciale sull’ordinamento delle comunità comprensoriali. Per l’ordinamento del personale si applica quello vigente per l’ente istitutore, salvo che vi sia specifica normativa di settore al riguardo.
(9) Il personale dipendente degli enti istitutori, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è trasferito all’azienda nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l’ente istitutore. La giunta dell’ente istitutore stabilisce tempi e modalità del trasferimento. 26)