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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 21 (Esclusioni)  

(1)  Gli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del proprietario in forza dell'articolo 3, comma 5, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori. 43)

(2)  Quando l'intero fondo non è stato occupato per l'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, è sempre applicabile il disposto dell'articolo 19.

43)
L'art. 21, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.