(1) Se tra i fondi da espropriarsi o asservirsi, si trovano beni appartenenti a minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche ed altre persone alle quali non sia consentita la facoltà libera di alienare gli immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni o per la costituzione coattiva di servitù non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto disposto dall'articolo 18.
(2) Trattandosi di beni spettanti ad enti soggetti al controllo dell'autorità amministrativa, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi sono soggetti all'approvazione amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessaria alcuna approvazione per l'accettazione delle indennità, qualora queste siano state determinate a mezzo di perizia dell'Ufficio estimo provinciale.