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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 11)
Norme per la tutela dell'apicoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 luglio 1989, n. 32.

Art. 7 (Esperti apistici)

(1) Per garantire l'osservanza delle norme legislative nel settore dell'apicoltura e della difesa delle piante, il Presidente della giunta provinciale può nominare, su proposta dell'assessore competente riguardo le persone designate dall' "Associazione provinciale apicoltura", in seguito chiamata semplicemente associazione, esperti apistici come "agenti giurati". Queste persone svolgono la loro funzione in via onoraria o come attività secondaria alle dipendenze dell'associazione. Per le stesse finalità il Presidente della giunta provinciale può, su richiesta dell'assessore competente, nominare "agenti giurati" singoli funzionari dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura.

(2) Il Presidente della giunta provinciale, previa verifica dell'esistenza di prescritti requisiti di cui al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e previa deliberazione della Giunta stessa, nomina gli agenti giurati.

(3) Il medesimo atto di nomina, che diviene operativo con successivo decreto di approvazione del Questore ai sensi dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli del relativo regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, abilita i nominati agenti giurati allo svolgimento dei compiti ad essi affidati dalla normativa vigente in materia.

(4) Gli agenti giurati sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio essi vestono l'uniforme o portano il distintivo stabiliti dall'ente di provenienza approvati dal Questore ai sensi dell'articolo 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Si legittimano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della giunta provinciale e munita del visto del Questore. Sulla tessera deve essere indicato l'ente di appartenenza.

(5) Per l'espletamento dei loro compiti gli esperti apistici hanno il diritto di accesso in ogni momento negli apiari e nelle adiacenze, nei locali per il deposito del miele e delle rispettive attrezzature ed in altri luoghi dove detto materiale viene conservato.