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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 11)
Norme per la tutela dell'apicoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 luglio 1989, n. 32.

Art. 4 (Apiari nomadi)

(1) Lo spostamento delle api è consentito senza limiti di tempo, purché l'apiario risulti in regola con le norme emanate dal servizio veterinario provinciale.

(2) Ogni alveare deve essere munito di nome ed indirizzo del proprietario in maniera ben visibile.