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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 11)
Norme per la tutela dell'apicoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 luglio 1989, n. 32.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge si intende con il termine di:

  1. "alveare o arnia" l'abitacolo di una famiglia d'api;
  2. "apiario" l'insieme di una o più arnie;
  3. "apiario stanziale" l'apiario che non viene spostato nel corso dell'anno;
  4. "apiario nomade" l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
  5. "nomadismo" lo spostamento degli alveari dal posto di origine al fine di raccogliere miele e/o di impollinare culture situate al di fuori della zona d'azione dell'apiario stanziale;
  6. "luogo di riproduzione selezionata" una zona protetta adatta per la riproduzione in purezza delle api.