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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 13 (Tesserino di caccia)  

[(1)  Nella provincia di Bolzano il tesserino di caccia previsto dalla normativa statale è sostituito dai permessi di caccia di cui all’articolo 25, che consentono l’esercizio della caccia sia in forma vagante che mediante appostamento fisso.] 6)

(2)  Per l'esercizio dell'attività venatoria in zone ove è prevista l’opzione della forma di caccia, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia rilascia gratuitamente il tesserino di caccia previsto dalla normativa nazionale.

(3)  Nel tesserino di cui al comma 2 è indicata la forma di caccia prescelta.46) 

6)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimi: l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole „e i picconi domestici inselvatichiti“; l'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2); l'art. 4, comma 1/bis limitatamente alla caccia alle lepre ed al merlo così come il secondo periodo; l'art. 13, comma 1, e l'art. 29, comma 3.
46)
L'art. 13 è stato prima sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e poi dall'art. 2, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.