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In vigore al: 21/11/2014

f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps2

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 28 (Dotazioni organiche del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e sanitari)

(1) Alle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, di cui all'articolo 23, e dei centri sociali è addetto il personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, nonché il seguente, di cui all'allegata tabella B;

  • a)  9 pedagogisti o istitutori laureati per soggetti portatori di handicaps in possesso del diploma di laurea in pedagogia o psicologia;
  • b)  1 operatore in possesso di diploma di laurea e titolo di specializzazione in psicanalisi o titolo equivalente;
  • c)  2 sociologi in possesso di diploma di laurea in sociologia;
  • d)  1 coordinatore tecnico, in possesso del diploma di scuola superiore;
  • e)  8 educatori, in possesso del diploma di scuola superiore o di scuola magistrale e del titolo di specializzazione di cui all' articolo 19 della presente legge o dell'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, o di analoga specializzazione da valutarsi da parte del collegio tecnico di cui all'articolo 24;
  • f)  .....................................................................
  • g)  2 istitutori per soggetti portatori di handicaps: licenza di scuola media inferiore e titolo di specializzazione di cui alla precedente lettera e) ed inoltre titolo di maestro artigiano o attestato di idoneità professionale con successiva attività professionale almeno quinquennale nel settore dell' artigianato o dell'industria o, qualora le norme vigenti non prevedano per specifiche attività il rilascio di detto attestato, esercizio almeno quinquennale dell'attività medesima; l'idoneità professionale può essere comprovata dal possesso del diploma o attestato conseguito al termine della frequenza di 3 o 5 anni di scuola d'arte, dell'istituto tecnico femminile, o dopo la frequenza dell'istituto professionale per l'industria e artigianato o di corsi di formazione professionale a tempo pieno di 3 o 2 anni del settore artigianato, industria, agricoltura ed economia domestica;
  • h)  6 assistenti, in possesso del diploma di scuola media inferiore e del titolo di specializzazione di cui all' articolo 19;
  • i)  12 agenti tecnici o inservienti; ai soli fini dell' inquadramento nella IV qualifica funzionale è necessario il possesso della licenza di scuola media inferiore e del titolo di specializzazione.

(2) Qualora i titolari dei posti in organico di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo siano operanti fuori delle strutture organizzative di cui all'articolo 23 della presente legge, ai sensi dell'articolo 25, ovvero svolgono funzioni di responsabile di un centro sociale, i relativi posti possono essere coperti, limitatamente al periodo di svolgimento delle suddette funzioni, da personale supplente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica.

(3) Nel decreto del Presidente della giunta provinciale con il quale, previa deliberazione della Giunta stessa, viene istituito un centro sociale, sono fissate la qualifica funzionale e la dotazione organica del personale di cui alle tabelle B, CI, CII e CIII, allegate alla presente legge, da assegnarsi al centro stesso, sentita la consulta provinciale di cui all'articolo 5.

(4) Nei centri sociali operano equipes formate da personale educativo-assistenziale operante nei centri, affiancato dagli operatori di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo.

(5) Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge può essere disposta l'assegnazione ai centri sociali di non più di 28 impiegati della VI o IV qualifica funzionale, con corrispondente ampliamento dei posti in organico del ruolo amministrativo del personale provinciale, per le rispettive qualifiche.

(5/bis) Per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e pulizia e per servizi di cucina, guardaroba, custodia ed altri necessari nelle strutture dei centri sociali per soggetti portatori di handicaps gestiti dalla Provincia, qualora la dotazione organica del personale di ruolo non sia sufficiente, l'ufficio affari amministrativi può venire autorizzato a provvedervi ai sensi del quinto comma del precedente articolo 10.

(6) Ad ogni centro sociale è preposto un responsabile scelto dall'assessore provinciale competente, sentita la consulta provinciale di cui all'articolo 5, tra il personale di ruolo addetto alle relative strutture organizzative di cui all'articolo 23, in possesso di laurea in pedagogia, psicologia o sociologia. In mancanza di persona idonea in possesso del suddetto titolo, potrà essere preso in considerazione personale di ruolo in possesso di diploma di maturità di una scuola media di secondo grado di durata quinquennale con specializzazione in un corso almeno biennale in una disciplina nel settore educativo-sociale ed attività almeno quinquennale in servizi sociali, educativi o della formazione professionale.

(6/bis) I responsabili dei centri sociali esercitano le attività previste dalla presente legge. In particolare essi svolgono i compiti riportati nell'apposito allegato e quelli che verranno loro attribuiti con regolamento di esecuzione. Ai responsabili è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1988 e per la durata dell'espletamento delle relative funzioni, un'indennità di funzione corrispondente al 90% dell'indennità di dirigenza di un direttore d'ufficio incaricato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano alle suddette indennità di funzione le norme di cui agli articoli 47 e 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni. Ad essi spetta inoltre una maggiorazione del compenso incentivante nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i direttori di scuole materne.

(6/ter) Per ogni struttura dei centri sociali è nominato fra il personale di ruolo ovvero, in mancanza del medesimo, anche fra quello incaricato, un conduttore con funzioni amministrative ed organizzative dell'ambito della struttura stessa da stabilirsi con regolamento di esecuzione alla presente legge in aggiunta ai normali compiti di istituto. Per i fini di cui al presente articolo si intende come struttura del centro sociale un edificio o parte di esso ospitante una o più attività gestite dal centro - come laboratori protetti, convitti ed altri - con una o più sezioni delle medesime attività. Il conduttore viene nominato dal competente responsabile del centro e dura in carica di regola per un anno di attività, salvo tacita proroga. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento. Il servizio del conduttore presso una struttura dei centri sociali viene remunerato in forma di indennità il cui ammontare viene determinato con delibera della Giunta provinciale. Esso è stabilito caso per caso e non può comunque superare la misura massima di 20 ore mensili di straordinario.

(6/quater) Su proposta del direttore dell'ufficio educativo-formativo-lavorativo il direttore della ripartizione VIII può disporre che personale di ruolo o incaricato in servizio presso le strutture e servizi dei centri sociali venga distaccato dalle strutture cui era stato assegnato al fine di essere adibito a compiti attribuiti a tale ufficio. Il distacco ha luogo a tempo determinato con limite massimo alla scadenza dell'anno di attività durante il quale esso viene disposto, salvo rinnovo con le medesime modalità.

(7)  8)

(8) Le qualifiche di cui alle precedenti lettere e), limitatamente agli infermieri generici, ed f), sono ad esaurimento e sono riservate al personale inquadrato o da inquadrarsi in ruolo ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli 43, 44, 49, 51 e 52 della presente. 8)

8)

L'art. 28 è stato così modificato dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56; il comma 7 è stato successivamente abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

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