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In vigore al: 21/11/2014

f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps2

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 27 (Ruoli speciali provinciali del personale educatore, istitutore e assistente)

(1) Sono istituiti i ruoli speciali del personale provinciale educatore, istitutore e assistente, operante in favore degli alunni handicappati delle scuole e delle istituzioni educative in lingua italiana, tedesca e delle località ladine, nonché in favore degli utenti dei centri sociali.

(2) Le relative dotazioni organiche e le qualifiche sono previste nelle tabelle C/I, C/II e C/III allegate alla presente legge.

(3) Per la nomina ai posti di ruoli di istitutore, educatore e assistente sono richiesti, oltre ai requisiti di carattere generale, anche quelli speciali di cui al successivo articolo 28. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è equipollente al titolo di specializzazione di cui all'articolo 19 della presente legge.

(4) L'ammissione ai posti di ruolo avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto con deliberazione della Giunta provinciale. Il relativo bando, contenente i programmi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I concorsi sono banditi separatamente per gruppi linguistici.

(5) Il giudizio sulle prove dei partecipanti ai concorsi per il personale educatore, istitutore o assistente è formulato da un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta secondo le modalità e le rappresentanze previste dal terzo comma del precedente articolo 21.

(6) Ciascuna commissione è integrata da un rappresentante del personale di ruolo, educatore, istitutore, assistente o da un insegnante, rispettivamente assistente di ruolo delle scuole materne, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Qualora le designazioni fossero superiori alla rappresentanza prevista, la scelta del personale educatore, istitutore o assistente, ovvero insegnante o assistente di scuola materna, è operata, tra i nominativi designati, dalla Giunta provinciale. Ciascun membro della commissione è sostituito in caso di assenza da un membro supplente.

(7) In caso di inquadramento in ruolo il periodo trascorso come incaricato viene riconosciuto a tutti gli effetti della progressione economica e di carriera nei limiti delle vigenti disposizioni previste per il restante personale provinciale.

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