(1) Il personale addetto al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, nonché ai servizi sanitario-riabilitativi gestiti dalle competenti unità sanitarie locali, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario di cui alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11, e successive modifiche, secondo le modalità vigenti.
(2) Per il personale addetto ai servizi sanitari o riabilitativi del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, a quelli gesititi dagli enti di cui agli articoli 36, 37 e 38 della medesima legge, e agli articoli 43 e 51 della presente legge, l'iscrizione di cui al comma precedente avviene con deliberazione della Giunta provinciale, contestualmente all'inquadramento di detto personale negli organici di cui alla tabella A allegata alla presente legge, attuazione delle disposizioni transitorie e finali della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e di quelle contenute nella presente legge.
(3) Nelle assunzioni di personale, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, si deve osservare il criterio di adeguare la consistenza numerica in relazione ai gruppi linguistici di appartenenza, a quella vigente per il personale dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.
(4) La Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, all'assegnazione del personale di cui all'allegata tabella A, alle singole unità sanitarie locali.