Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) Nelle strutture organizzative di cui all'articolo 23 può essere ammessa, da parte del competente Assessore provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24, la frequenza di corsisti in formazione professionale quali tirocinanti nelle discipline dei servizi tecnici.
(2) I tirocinanti devono seguire le istruzioni loro impartite dai responsabili dei servizi e possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio nelle strutture dei centri sociali. I tirocinanti devono essere assicurati ai sensi del precedente articolo 33. 15)
(3) I tirocinanti hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio per le trasferte autorizzate nell'ambito dell'attività di tirocinio.
(4) Ai tirocinanti viene concesso, a richiesta, oltre a trattamento di cui ai commi precedenti, un assegno da liquidarsi mensilmente. L'ammontare della quota mensile e la procedura per il pagamento dell'assegno verranno stabiliti con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa. Nel caso di periodi di impiego inferiori ad un mese il suddetto assegno è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta. Dalla corresponsione dell'assegno sono esclusi i tirocinanti già dipendenti di enti pubblici. 15)
Il comma 2 è stato modificato e il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 29 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.