(1) Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dall'Assessorato competente, a mezzo di personale della Provincia appositamente incaricato.
(2) La Giunta provinciale provvede a dotare il proprio personale di cui al precedente comma dell'attrezzatura necessaria all'espletamento delle sue funzioni.